(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 14 suplemento del 25 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove ed attua lo sviluppo dell'artigianato con il metodo della programmazione e con la partecipazione delle forze sociali e delle organizzazioni di categoria, nonche' degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato. Sono organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, oltre che organi amministrativi, la commissione regionale e le commissioni provinciali. Con successivo provvedimento legislativo la Regione attuera' la delega delle proprie competenze nel settore al fine di garantire con il decentramento maggiore funzionalita' ed efficacia agli interventi.