(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 14
                   suplemento del 25 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione,  nell'ambito  dei  principi e delle norme di cui alla
legge  8  agosto  1985,  n.  443,  promuove  ed  attua  lo   sviluppo
dell'artigianato   con  il  metodo  della  programmazione  e  con  la
partecipazione  delle  forze  sociali  e  delle   organizzazioni   di
categoria,  nonche'  degli  organi  di  rappresentanza  e  di  tutela
dell'artigianato.
   Sono  organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, oltre
che organi amministrativi, la commissione regionale e le  commissioni
provinciali.
   Con  successivo  provvedimento  legislativo la Regione attuera' la
delega delle proprie competenze nel settore al fine di garantire  con
il decentramento maggiore funzionalita' ed efficacia agli interventi.